Il decreto F-gas 146/2018 sui gas fluorurati

Il presente articolo è per illustrarvi una delle principali novità del 2019 (entrata in vigore il 24 gennaio) che riguarda gli impianti di condizionamento.

Si tratta del nuovo decreto F-gas 146/2018. Ed ecco di cosa si tratta.

 

Registro telematico Gas fluorurati
Registro telematico Gas fluorurati

Iniziamo parlando di cosa sono i gas fluorurati: sono delle sostanze chimiche di tipo artificiale che vengono utilizzate vastamente in molti campi. Per quanto ci riguarda, i gas fluorurati vengono impiegati negli impianti di condizionamento dell’aria e in quelli di refrigerazione, ma sono utilizzati anche nell’elettronica, nell’industria farmaceutica, in quella cosmetica, e altri settori ancora.

Il nuovo decreto F-gas ci spiega come è stato deciso di regolamentare l’utilizzo, il contenimento, il recupero e lo smaltimento dei gas fluorurati e detta nuove condizioni per la vendita di apparecchiature e prodotti che contengono questo tipo di gas a effetto serra.

Ma cosa cambierà?

Vi elenchiamo qui sotto alcune delle novità introdotte con il nuovo decreto F-gas 146/2018 che ha lo scopo di monitorare e tracciare l’utilizzo dei gas fluorurati a effetto sera e di tutti gli impianti che li contengono:

  • ampliamento dei soggetti coinvolti nell’obbligo di certificazione;
  • istituzione di un’apposita Banca Dati;
  • cancellazione automatica dei soggetti certificati che non si adeguano alle nuove norme.

Con il decreto F-gas 146/2018 ci sarà l’obbligo di presentare una certificazione sull’uso dei gas fluorurati anche per chi si occupa di attività di assistenza e di smantellamento degli impianti. Le imprese e le persone fisiche che avevano una certificazione valida prima dell’entrata in vigore del decreto F-gas 146/2018 potranno continuare a operare fino alla scadenza delle loro certificazioni. Invece, le imprese e le persone fisiche che entro otto mesi non otterranno la nuova certificazione e non si allineeranno alle nuove linee guida del decreto, verranno automaticamente cancellate dal Registro Telematico Nazionale.

Tra le novità: la Banca Dati del Registro Nazionale

Una importante e notevole novità del decreto F-gas 146/2018 è la fondazione della Banca Dati per la comunicazione dell’utilizzo dei gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature e impianti che contengono questi gas. Questa banca dati è sotto controllo diretto dalle camere di commercio competenti e sarà possibile l’invio delle documentazioni relative solo tramite via telematica, unico strumento utilizzabile. Per quel che riguarda le comunicazioni alla Banca Dati del Registro Nazionale, ecco alcune differenze sulle tempistiche. L’obbligo di adeguamento scatta dal 24/07/2019 per le compagnie che forniscono i gas fluorurati e per quelle che distribuiscono apparecchiature contenenti f-gas ed ermeticamente non sigillate. Nel primo caso la compagnia dovrà comunicare quanto gas è stato venduto, la tipologia e i dati delle società che l’hanno acquistato. Nel secondo caso, invece, dovranno essere comunicate tipo di apparecchiatura fornita e i dati di chi ha acquistato. La comunicazione al registro f gas diverrà obbligatoria, invece, per le imprese e i soggetti certificati che si occuperanno di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature contenente f-gas.

La Scrivania Telematica
Per la compilazione delle pratiche e l’invio della documentazione alla Banca Dati è attiva la Scrivania Telematica Persone Imprese del Registro Nazionale Gas Fluorurati.